Art. 10.
(Incentivi agli studi di fattibilità).

      1. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 5, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto e alla sua copertura brevettuale.
      2. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 5, è assegnato in relazione al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, e comunque in misura non superiore a quella ammissibile stabilita dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal citato regolamento (CE) n. 364/2004, pari a un limite massimo del 75 per cento dei costi dello studio di fattibilità, fino a un ammontare massimo di 100.000 euro.
      3. Ai fini del finanziamento dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un comitato tecnico scientifico, istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di intesa con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. Il comitato è, altresì, integrato da un rappresentante del Ministro delle attività produttive, designato con il medesimo decreto.
      4. All'istituzione, al funzionamento e ai compensi spettanti ai membri del comitato di cui al comma 3 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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      5. La selezione delle proposte progettuali avviene in base ai seguenti criteri:

          a) livello di innovazione, validità e originalità dei risultati attesi;

          b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

          c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

          d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

          e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

          f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto medesimo;

          g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

      6. Lo studio di fattibilità è presentato al comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

          a) oggetto e descrizione delle attività;

          b) obiettivi e risultati;

          c) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

          d) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

          e) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali in via di realizzazione;

          f) indicazione di modi e strumenti di per la valorizzazione economica e sociale dei risultati.

 

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